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Statuto

Lo Statuto della Associazione Campana Glaucoma

 
1) È costituita un'associazione denominata "Associazione Campana Glaucoma".
 
Sede - Durata – Oggetto
2) L'associazione ha sede nel Comune di Napoli al domicilio del legale rappresentante pro-tempore. 
Il domicilio degli associati è ad ogni effetto presso la sede dell'associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo può anche temporaneamente istituire uffici delegati.
3) La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea presa a maggioranza semplice dei presenti.
4) L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, ed ha per oggetto di:
a) facilitare lo scambio di idee, informazioni, esperienze e conoscenze fra gli oculisti in materia di studio del glaucoma; ed in particolare su prevenzione, epidemiologia, terapie mediche, tecniche chirurgiche, tecniche parachirurgiche, problematiche medicolegali e sociali relative alla malattia glaucomatosa;
b) promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo e patrocinando ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dello studio e della conoscenza delle malattie glaucomatose, particolarmente mediante congressi, corsi di aggiornamento, corsi teorico pratici e pubblicazioni scientifiche, comunicazioni al pubblico, attività sul territorio ed altri atti finalizzati ad incrementare le conoscenze e le attività preventive e curative della malattia glaucomatosa intesa come problematica sociale;
c) promuovere la costituzione e la realizzazione di Centri Antiglaucoma sul territorio regionale e nazionale;
d) promuovere gli scambi culturali e scientifici relativi alla problematica glaucoma con: istituzioni pubbliche di carattere medico e non, istituzioni private, associazioni e società scientifiche mediche;
e) promuovere, favorire, gestire attività di ricerca scientifica, epidemiologica, sociale nel campo delle scienze oftalmologiche ed in particolare della malattia glaucomatosa.
L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri Enti ed Associazioni aventi gli stessi scopi e rendersi promotrice di ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi sociali
 
Associati
5) Possono fare parte dell'associazione coloro che dedichino abitualmente la loro attività, in oftalmologia, allo studio del glaucoma, o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell'associazione. Possono inoltre partecipare all'associazione, persone fisiche, persone giuridiche enti ed istituzioni pubbliche e private ed aziende del settore.
6) Gli associati si distinguono in associati fondatori, associati ordinari, associati sostenitori, associati onorari.
A) FONDATORI:
Sono fondatori i Dottori Decio Capobianco, Paolo Lepre, Arcangelo Menna, Francesco Paolercio. Essi decadono al compimento del 70° anno di età, o per recesso, esclusione o morte. In tali casi gli altri associati fondatori superstiti dovranno, all'unanimità, estendere la qualifica di "associato fondatore" ad altri associati che si sono particolarmente distinti nella professione di medico oculista in modo da mantenere inalterato in 4 (quattro) il numero degli associati fondatori.
Al compimento del 70° anno di eta' l'associato fondatore diviene automaticamente associato onorario e potrà partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto; esso si impegna a versare una quota annua superiore a quella degli associati ordinari.
B) ORDINARI:
Gli associati ordinari sono divisi in due categorie:
1) medici oculisti, anche solo specializzandi in oftalmologia;
2) ortottisti ed assistenti in oftalmologia, che accettano gli scopi dell'associazione, attivamente operando nel campo della malattia glaucomatosa. Essi si impegnano a versare una quota associativa annua periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.
C) SOSTENITORI:
Sono associati sostenitori le persone fisiche, con particolare riguardo ai pazienti affetti dalla malattia glaucomatosa, persone giuridiche ed enti di qualsiasi natura che contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione, attraverso l'elargizione di una quota associativa annua periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo ed eventuali elargizioni spontanee. Gli associati sostenitori vengono designati dal Consiglio Direttivo su apposita domanda di ammissione; possono intervenire all'assemblea ma non hanno diritto di voto.
D) ONORARI:
Sono associati onorari quelle personalità del mondo medicoscientifico, italiane o straniere, di chiara fama e di acclarata esperienza nel campo delle scienze oftalmologiche nel campo del glaucoma, invitate a partecipare alle riunioni dell'associazione, o che porteranno in esse particolari contributi scientifici. Essi vengono designati direttamente dal Consiglio Direttivo senza necessità di un'apposita domanda di ammissione; possono intervenire nell'assemblea ma non hanno diritto di voto.
7) Per assumere la qualità di associato ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione, una domanda controfirmata da un associato fondatore quale proponente. La domanda verrà corredata dal deposito della quota di iscrizione che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del consiglio Direttivo. L'impegno dell'associazione è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
8) Ciascun associato ha facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve pervenire alla sede della Associazione o al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. In caso di inosservanza di tale termine il recesso produce effetto allo scadere dell'anno solare successivo.
L'esclusione dalla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ed è consentita solo per gravi e comprovati motivi e, in particolare, per inadempienza agli obblighi statutari o per mancato rispetto delle deliberazioni degli organi della Associazione. Il mancato pagamento della quota associativa per un anno comporta, per gli associati che vi sono tenuti, l'esclusione dall'Associazione e la decadenza di ogni diritto, in atto o pregresso, da parte dell'associato medesimo.
 
Patrimonio
9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati;
c) lasciti, elargizioni, donazioni;
d) fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio;
e) fondi per la ricerca elargiti da istituzione pubbliche e private.
 
Organi Associativi
10) Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio Direttivo;
 
Assemblea
11) le assemblee saranno ordinarie e straordinarie. Ad esse potranno partecipare liberamente i soci onorari e i soci fondatori, mentre i soci ordinari e sostenitori solo se al corrente col pagamento della quota associativa annua.
12) Le assemblee saranno convocate ovunque, purchè in Italia, dal Consiglio Direttivo almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nei locali della sede dell'associazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno con le materie da trattare (e ciò anche per l'eventuale seconda convocazione) o mediante altri canali informativi compresa la rete internet.
13) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qualvolta sarà necessario o quando ne facciano richiesta il venti per cento degli associati aventi diritto di voto.
14) Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, deliberano in prima adunanza con la presenza almeno del cinquanta per cento degli associati con diritto al voto e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei votanti.
15) Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente statuto, della legge e dei regolamenti vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
16) Gli associati aventi diritto ad intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare da altro associato avente diritto al voto con delega scritta; ciascun associato non potrà rappresentare più di cinque associati.
17) Le nomine alle cariche associative, se non avvengono per acclamazione, si effettuano a votazione segreta.
18) Ogni associato ha diritto ad un voto.
19) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta in assemblea.
20) Il Presidente dovrà constatare la validità delle deliberazioni e delle assemblee.
 
Il Presidente
21) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso spettano la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Durerà in carica per due esercizi annuali; la carica potrà essere rinnovata per un altro esercizio annuale su proposta ed approvazione del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente del Consiglio Direttivo non può essere attribuita alla stessa persona per due mandati consecutivi.
 
Consiglio direttivo
22) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto membri, di cui quattro con la qualifica di associati fondatori. Gli associati fondatori, salvo revoca o espressa rinuncia, sono membri a vita del Consiglio Direttivo.
Gli altri quattro membri vengono eletti come segue:
   - tre dagli associati ordinari categoria "oculisti, anche solo specializzandi in oftalmologia";
   - uno dagli associati ordinari categoria "ortottisti ed assistenti in oftalmologia".
Del Consiglio Direttivo può far parte, in sovrannumero, un eventuale Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo scelto fra gli Associati e che abbia eccezionali meriti nei confronti dell'Associazione stessa. Il Presidente Onorario partecipa attivamente alle Riunione del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo i fini e le norme statutarie.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei poteri di ordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio Direttivo all'atto della nomina o successivamente.
23) Il Consiglio Direttivo sarà convocato almeno due volte l'anno dal Presidente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, nonchè tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri.
Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio, non fondatori, durano in carica per tre esercizi annuali e sono rieleggibili.
24) Il Consiglio potrà nominare, anche tra estranei, un segretario o un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.
 
Bilancio
25) Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio col conto profitti e perdite sarà presentato all'approvazione della assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo.
 
Scioglimento e liquidazione
26) Sciogliendosi l'associazione per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni.
Gli eventuali utili risultanti saranno devoluti a giudizio dell'associazione ad enti o associazioni della stessa categoria che perseguano scopi analoghi. Competenza giudiziaria.
27) Per tutte le controversie eventualmente nascenti dalla esecuzione ed interpretazione delle presenti norme è competente il foro della sede dell'associazione.
 
Disposizioni generali
28) Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si rinvia alle disposizioni di legge.
 
Regolamento
29) Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto l'associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno, da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'associazione.
 
 
In originale firmato
Capobianco Decio
Lepre Paolo
Paolercio Francesco
Menna Arcangelo
Costagliola Ciro
Giuliano Carlo
Rosa Nicola
Vittorio Vosa notaio sigillo.
 
Napoli, 03 gennaio 2007